Art. 9.

      1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, le

 

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parole: «L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali e le strutture autorizzate nelle quali l'intervento è stato eseguito sono tenute ad inviare alla regione tramite il dirigente sanitario».